Il 28 giugno, il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha emesso un annuncio sulla sentenza di riesame finale sulle misure antidumping per gli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati originari dell'Unione Europea e del Regno Unito:
Il 28 giugno 2010, il Ministero del Commercio ha emesso l'Avviso n. 40 del 2010, decidendo di imporre dazi antidumping sugli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati originari dell'UE, a un tasso di Dal 6,1% al 26,0%. Il 9 settembre 2011, il Ministero del Commercio ha emesso l'Avviso n. 56 del 2011, decidendo che Carmax Co., Ltd. erediterà lo stabilimento Carmax Rudolf Kellermann Co., Ltd. applicabile alle misure antidumping degli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio. Aliquota fiscale antidumping del 6,1% e altri diritti e obblighi. Il 28 giugno 2016 il Ministero del Commercio ha emesso l'Avviso n. 24 del 2016, decidendo di continuare a riscuotere dazi antidumping sugli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati originari dell'UE a partire dal 29 giugno 2016 e il periodo di attuazione è di 5 anni. Il 19 settembre 2017, il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 50 del 2017, che sarà emesso da Royal Dutch Nedschroef Holding Co., Ltd., Nedschroef Altena Co., Ltd., Nedschroef Barcelona Co., Ltd., The L'aliquota fiscale antidumping applicabile agli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati da Nedschroef Helmond Co., Ltd., Nedschroef Bettingen Co., Ltd. e Nedschroef-Followton Co., Ltd. è stata adeguata dal 26,0% al 5,5%.
Il 29 gennaio 2021 il Ministero del Commercio ha emesso l'Avviso n. 3 del 2021. Secondo l'annuncio, dopo la fine del periodo di transizione Brexit il 31 dicembre 2020, le misure di rimedio commerciale precedentemente attuate sull'UE continueranno ad essere applicabile all'UE e al Regno Unito e il periodo di attuazione rimarrà invariato; dopo tale data saranno oggetto di indagine le indagini sui rimedi commerciali appena avviate dall'UE. e rivedere i casi e non trattare più il Regno Unito come uno stato membro dell'UE.
Il 28 giugno 2021, in risposta all'applicazione dell'industria cinese di elementi di fissaggio in acciaio al carbonio, il Ministero del Commercio ha emesso l'Avviso n. 14 del 2021, decidendo che dal 29 giugno 2021 importava acciaio al carbonio originario dell'Unione Europea e del Regno Unito sarà fissato. Le misure antidumping applicabili al caso sono soggette all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
Il ministero del Commercio ha condotto un'indagine sulla possibilità di persistenza o reiterazione del dumping di elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati originari dell'UE e del Regno Unito e sulla possibilità di persistenza o reiterazione del danno all'industria cinese di elementi di fissaggio in acciaio al carbonio se l'anti- le misure di dumping sono terminate. L'indagine è stata condotta ed è stata emessa una sentenza di riesame ai sensi dell'articolo 48 dei regolamenti antidumping della Repubblica popolare cinese (di seguito denominati regolamenti antidumping) (cfr. allegato). Le questioni rilevanti sono con la presente annunciate come segue:
I. Riesame della sentenza
Il ministero del Commercio ha stabilito che se le misure antidumping venissero abolite, il dumping di elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati originari dell'UE e del Regno Unito verso la Cina potrebbe continuare o ripetersi e il danno all'industria cinese di elementi di fissaggio in acciaio al carbonio potrebbe continuare o verificarsi di nuovo.
2. Misure antidumping
Secondo le disposizioni dell'articolo 50 del regolamento antidumping, il ministero del Commercio propone alla Commissione tariffaria doganale del Consiglio di Stato di continuare ad attuare misure antidumping sulla base dei risultati dell'indagine. , continuano a imporre dazi antidumping sugli elementi di fissaggio in acciaio al carbonio importati originari dell'Unione europea e del Regno Unito e il periodo di attuazione è di 5 anni.
La gamma di prodotti per la quale vengono riscossi dazi antidumping è il prodotto a cui si applicano le misure antidumping originarie, coerentemente con la gamma di prodotti dell'Avviso n. 40 del 2010 del Ministero del Commercio. dettagli come segue:
Nome del prodotto in esame: elementi di fissaggio in acciaio al carbonio (nome inglese Certain Iron or Steel Fasteners), comprese viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni (con o meno dadi o rondelle, ma escluse anche le viti utilizzate per fissare le rotaie). come viti e bulloni con diametro stelo non superiore a 6 mm) e rondelle. La gamma di prodotti in esame non comprende dadi e viteria per la manutenzione e la riparazione di aeromobili civili.
Questo prodotto è classificato nella tariffa di importazione ed esportazione della Repubblica popolare cinese (2022) 73181200, 73181400, 73181510, 73181590, 73182100, 73182200, 90211000, 90212900[1].
Le aliquote dei dazi antidumping sono coerenti con l'Avviso n. 40 del 2010 del Ministero del Commercio, l'Avviso n. 24 del 2016, l'Avviso n. 50 del 2017 e l'Avviso n. 3 del 2021.
Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società sono le seguenti:
Imprese dell'UE:
1. Kamax GmbH & Co. KG 6,1 percento
(KAMAX GmbH & Co. KG)
2. Royal Nedschroef Holdings Limited 5,5%.
(Koninklijke Nedschroef Holding BV)
3. Nedschroef Altena Ltd. 5,5 per cento
(Nedschroef Altena GmbH)
4. Nedschroef Rowton Co., Ltd. 5,5%.
(Nedschroef Fraulautern GmbH)
5. Nedschroef Helmond Co., Ltd. 5,5%.
(Nedschroef Helmond BV)
6. Nedschroef Barcelona Co., Ltd. 5,5%.
(Nedschroef Barcellona SAU)
7. Nedschroef Bergingen SA 5,5 per cento
(Nedschroef Beckingen GmbH)
8. Altre società dell'UE 26,0 per cento
Società britannica:
Tutte le società del Regno Unito il 26,0 percento
3. Modalità di riscossione dei dazi antidumping
Dal 29 giugno 2022, gli operatori di importazione pagheranno i corrispondenti dazi antidumping alle dogane della Repubblica popolare cinese quando importano elementi di fissaggio in acciaio al carbonio originari dell'UE e del Regno Unito. I dazi antidumping sono riscossi ad valorem sulla base del valore imponibile verificato dalla dogana. La formula di calcolo è: importo del dazio antidumping=valore del dazio doganale × aliquota del dazio antidumping. L'imposta sul valore aggiunto all'importazione è riscossa sulla base ad valorem del valore imponibile verificato dalla dogana più dazi doganali e dazi antidumping.
4. Riesame amministrativo e contenzioso amministrativo
Secondo le disposizioni dell'articolo 53 del regolamento antidumping della Repubblica popolare cinese, coloro che non sono soddisfatti di questa decisione di riesame possono richiedere un riesame amministrativo a norma di legge, oppure possono intentare una causa in un tribunale del popolo secondo legge.
V. Questo annuncio sarà attuato a partire dal 29 giugno 2022





